È giudicato colpevole il datore di lavoro che non osserva gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei tirocinanti o stagisti durante il percorso formativo. Infatti, la giurisprudenza equipara in tutto e per tutto al dipendente il giovane che sbarca nell’impresa per l’alternanza scuola-lavoro o comunque per conoscere da vicino il mondo della produzione. A nulla rilevano le linee guida Stato Regioni o la convenzione intervenuta fra la società e l’Università. Quindi, spetta solo e soltanto all’ospitante garantire all’ospite condizioni di sicurezza e igiene. Anzi, il datore di lavoro non può essere discolpato solo perché ha nominato un tecnico ad hoc per la valutazione dei rischi in azienda.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7093 dell’1 marzo 2022.
Il titolare di un’azienda agricola è stato condannato per lesioni personali colpose dopo l’infortunio di una tirocinante. La ragazza, iscritta ad agraria, è stata incaricata di pulire un tino alto due metri e mezzo sotto la vigilanza di un tutor. Ma il grosso coperchio finisce sulla mano dell’universitaria causandole una profonda ferita con lesione al tendine, guaribile in oltre 100 giorni.
La responsabilità a carico dell’imprenditrice si configura per aver permesso il lavaggio della vasca senza prima valutare il rischio e fornire alla tirocinante tanto un’adeguata formazione quanto i necessari dispositivi di protezione.
A nulla rileva l’invocazione - da parte del datore di lavoro - delle linee guida Stato Regioni o la convenzione intervenuta fra la società e l’Università, secondo le quali sarebbe l’Università e non l’azienda agricola il datore di lavoro della ragazza infortunata.
Sul punto, l’art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che ai fini della salute e della sicurezza è equiparato al lavoratore chiunque svolga attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, privato o pubblico, anche soltanto per imparare un mestiere e con o senza retribuzione.
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