La conciliazione, nel processo tributario, si perfeziona (articolo 48 del Dlgs 546/1992) attraverso la corresponsione della prima rata e, ove manchi il pagamento delle somme, il Fisco “deve esigere il loro versamento attraverso una procedura di riscossione, anche coattiva”. Pertanto, chiarisce la sentenza 20386 della Cassazione (20 settembre), la conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme negoziate e dovute dal contribuente. Per la conciliazione viene redatto un processo verbale ad hoc, che indica le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale rappresenta titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in unica soluzione o in forma rateale. Non possono essere concesse rate trimestrali oltre otto, di pari importo. Come indicato nella sentenza, non è prevista una sanzione ad hoc in caso di inadempimento, tuttavia non è escluso (per l’appunto) che il Fisco faccia valere la pretesa con la procedura coattiva. Una tesi rafforzata dall’intervento normativo attuato dalla Finanziaria 2005, che stabilisce che l’agenzia delle Entrate debba iscrivere a ruolo il contribuente e il garante se non viene corrisposta anche solo una rata.
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