La circolare n. 5 del 25 marzo 2010 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro porta il titolo “Obbligo di ritenuta sulle somme oggetto di pignoramento”.
A seguito delle indicazioni normative contenute nella legge 102/2009, che introducono l’obbligo a carico del soggetto “terzo” di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20% sulle somme da questi versate al creditore pignoratizio, e delle successive specificazioni rilasciate dall’agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare la Fondazione Studi ha voluto fornire ai contribuenti una mappa di riferimento per meglio muoversi tra le diverse problematiche insorte, che ancora non sono state oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia.
In particolare, i dubbi riguardano il caso del professionista che pignora il conto del cliente che non paga la parcella e, così, la banca trattiene la ritenuta d’acconto del 20% sull’imponibile senza però conoscere con esattezza la composizione della somma da versare; oppure, il professionista straniero pignora il conto dell’impresa italiana sua cliente e la banca dovrebbe fare una trattenuta del 30% senza conoscere la natura del credito.
Sulla base di questi quesiti, la circolare n. 5 fornisce alcuni suggerimenti.
Per esempio, la banca (terzo erogatore) che è tenuta a versare la ritenuta del 20%, deve comunicare al debitore l'ammontare delle somme erogate e le ritenute effettuate. La banca deve, poi, anche certificare al creditore l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate e indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio e le somme erogate e le ritenute effettuate. La circolare sottolinea che non sono chiare le modalità con cui tale comunicazione debba avvenire e soprattutto entro quali termini, così come non sono previste sanzioni nel caso di mancata comunicazione o di eventuale suo ritardo.
Al creditore pignoratizio, poi, deve essere certificato l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate e, a tal proposito, la Fondazione osserva che la normativa finora fa riferimento al termine ordinario del 28 febbraio dell’anno successivo al trattenimento, ma nulla si specifica in merito al termine di dodici giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
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