Obbligo di repêchage, deve risultare impossibile affinché sia valido per il licenziamento

Pubblicato il 19 gennaio 2022

Come noto, in caso di licenziamento per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che il lavoratore che s’intende licenziare non possa essere ricollocato in altro modo all’interno dell’azienda (cd. “obbligo di repêchage”). Pertanto, il repêchage deve risultare impossibile al momento del recesso, altrimenti il licenziamento è illegittimo.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, specificando che il giustificato motivo oggettivo si configura in assenza di collocazioni alternative all’epoca del recesso datoriale e non in un momento successivo.

Obbligo di repêchage, il caso

La vicenda riguarda una lavoratrice licenziata per esigenza di soppressione della mansione a cui la lavoratrice era stata adibita. La decisione datoriale, in sede di primo giudizio, era stata giudicata legittima dal giudice del Tribunale.

La ricorrente, però, impugna la sentenza e ricorre ai giudici di legittimità, sostenendo che il datore aveva l’onere di provare di non aver potuto riposizionarla. Inoltre, il giudice non doveva assolvere l'onere probatorio valorizzando una proposta di ricollocamento pervenuta quattordici giorni dopo il licenziamento.

Obbligo di repêchage, la vicenda

I giudice della Suprema Corte hanno ricordato che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 L. 604/1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti a incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati a una migliore efficienza ovvero a incremento di redditività, ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse: elemento, quest’ultimo, che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore”.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato. Ciò significa che il datore ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussiste alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti.

In via definitiva, affinché il giustificato motivo oggettivo sia legittimo il licenziamento deve configurarsi in assenza di collocazioni alternative del prestatore d'opera all’epoca del licenziamento stesso e non in un momento successivo.

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