Obbligo di Pos, niente sospensione
Pubblicato il 06 maggio 2014
Il Tar del Lazio, con
ordinanza n. 1932 del 30 aprile 2014, si è pronunciato sulla domanda cautelare di sospensione del decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del
24 gennaio 2014 contenente l'
obbligo di accettare i pagamenti con il bancomat in caso di importi superiori ai trenta euro, disposto a carico di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di
servizi anche professionali.
Assenza di fumus
I giudici amministrativi, in particolare, hanno ritenuto che la domanda diretta all'annullamento del Decreto citato non fosse caratterizzata da evidente “
fumus boni juris” tale da rendere opportuna la sospensione del provvedimento medesimo.
Atto rispettoso della sua fonte legislativa
Ad una prima valutazione, – si legge nel testo dell'ordinanza - l'atto impugnato non risulta viziato da illegittimità né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere.
Ed infatti, il provvedimento in oggetto ha solo dato attuazione ad un
obbligo generale di fonte legale limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria, un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti e l'importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge.
L'istanza di annullamento e sospensione del Decreto ministeriale in oggetto era stata presentata dal Consiglio nazionale degli architetti.