Anche l’agente plurimandatario deve rispettare il patto di non concorrenza.
Infatti, per gli Ermellini, se un agente assume un ordinario, comune impegno di non concorrenza con il preponente, non è pregiudicato il diritto di libera iniziativa economica.
Per la Corte di Cassazione – sentenza n. 4299 del 4 marzo 2016 - la clausola contrattuale che prevede l'impegno di non interessarsi in proprio o per conto di terzi, della vendita di articoli in concorrenza con quelli della società proponente, non è una clausola oscura ma stabilisce semplicemente che i prodotti a marchio dell’azienda non devono essere insidiati dall'agente con la promozione di altri prodotti di altre marche.
E’ quindi stata ritenuta legittima la risoluzione per grave inadempimento del contratto di agenzia in corso tra le parti, visto che l’agente aveva promosso affari per conto di tre imprese direttamente concorrenti, nell'ambito territoriale di vigenza del contratto, anche se la clausola di non concorrenza contenuta nel contatto si riferiva solo a prodotti realizzati direttamente dalla proponente e non all'intera gamma di quelli prodotti da terzi ma commercializzati dalla proponente con suo marchio.
Infatti, nel caso di specie, gli altri prodotti, anche se erano stati marchiati col nome della proponente, non erano stati creati direttamente da quest’ultima.
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