Obbligo di comunicazione del volume di affari anche per gli avvocati non iscritti alla Cassa

Pubblicato il 08 giugno 2012 Con sentenza n. 9184 del 7 giugno 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato disposta dall’Ordine degli avvocati di Pescara nei confronti di un avvocato non iscritto alla Cassa forense che non aveva mai trasmesso al servizio tributi dell’Ente di previdenza privato il volume d'affari dichiarato al Fisco.

Secondo il Supremo collegio di legittimità, infatti, l’obbligo di comunicazione sussiste per tutti gli avvocati abilitati a prescindere dalla loro iscrizione alla Cassa forense. Restano esclusi solo i tirocinanti.

I giudici delle Sezioni unite evidenziano di non condividere la diversa interpretazione fornita dalla Sezione Lavoro della stessa Corte secondo cui il presupposto dell'obbligo di comunicazione sarebbe costituito dalla contestuale iscrizione del professionista all’Albo degli avvocati e alla Cassa forense.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy