Il principio di diritto che proviene da una recente ordinanza di Cassazione nega al Fisco la legittimità dell'aver disconosciuto un credito vantato dal contribuente direttamente attraverso la cartella di pagamento.
Specificatamente, nell'ordinanza n. 5785 pubblicata il 9 marzo 2018, veniva considerato corretto che un contribuente, reo di mancato riconoscimento di un credito IVA, instaurasse un contenzioso per avere l'Agenzia delle entrate iscritto a ruolo l'imposta pretesa, notificandogli la relativa cartella di pagamento, non invece preventivamente notificato l'avviso bonario.
Benché l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria avesse, a sua volta, lamentato che per espressa disposizione di legge (articolo 54 bis, comma 2 del Dpr 633/72) fosse stato effettuato un controllo formale - il quale avviene attraverso procedure automatizzate, informatizzate, che non comprendono l'attività di verifica della posizione sostanziale del contribuente - che si conclude con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo definitivo, i giudici hanno, tuttavia, anche stabilito che attraverso tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche.
Il mancato riconoscimento di un rimborso Iva non può, quindi, essere ricondotto al solo controllo cartolare, poiché implica verifiche e valutazioni giuridiche. Pertanto, il disconoscimento di un credito e la conseguente iscrizione della maggiore imposta devono avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".