La circolare n. 7 del 23 febbraio 2022, pubblicata dall’Agenzia delle Dogane, ricorda che dal 1° marzo 2022 scatta l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) in forma esclusivamente telematica per la circolazione della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo nel territorio dello Stato.
In sede di attuazione, l’Agenzia delle Dogane fa presente che l’esercente deposito speditore già autorizzato all’impiego dell’e-DAS per la benzina e il gasolio assoggettati all’aliquota di accisa normale che commercializza anche i medesimi prodotti denaturati per uso agricolo dovrà emettere l’e-DAS previo aggiornamento della comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della determinazione 138764/RU del 10/5/2020, senza attendere il rinnovo dell’autorizzazione da parte del competente ufficio delle Dogane.
L’articolo 18 citato, infatti, prevede che ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Qualora l’esercente deposito commerciale di soli carburanti denaturati per uso agricolo abbia effettuato la detta comunicazione, riportante in particolare la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione del documento di accompagnamento e la situazione aggiornata dei DAS cartacei in giacenza, lo stesso può emettere l’e-DAS a decorrere dalla data fissata nel provvedimento autorizzativo adottato dall’Ufficio territorialmente competente sull’impianto.
La circolare 7/2022 delle Dogane spiega le conseguenze per gli esercenti che, al 1° marzo 2022, non hanno adeguato i propri sistemi elettronici e presentato la comunicazione dovuta: a questi viene vietato l’utilizzo di DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo.
Però, rimane ferma l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista per l’impiego di prodotti energetici nei lavori agricoli: in particolare, per circolazione dei prodotti denaturati, gli esercenti dei depositi commerciali possono prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti.
Coloro che procedono in tal senso possono ottenere l’autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale speditore e a trasmettere i prescritti riepiloghi contabili.
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