Obblighi di disclosure dell’amministratore. Va provato il danno

Pubblicato il 02 giugno 2018

La società che ritenga di aver subito un danno dall’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’amministratore in ordine all’interesse in un’operazione (obblighi di disclosure), deve fornire la prova del danno subito ed il nesso di causalità tra esso e l’inadempimento. E’ esclusa una inversione dell’onere della prova.

Lo affermano i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza n. 14072 del 1° giugno 2018.

 Nei fatti, una Spa conveniva in giudizio l’amministratore, chiedendo il risarcimento dei danni, in quanto lo stesso ometteva di rendere noti i rapporti di parentela esistenti con un membro del gruppo di consulenti che era stato incaricato di esaminare la convenienza di un’operazione di finanziamento da concedere.

Non essendo risultata vittoriosa nei giudizi di merito, la società ricorreva per cassazione.

A detta della società, l’art. 2391 c.c. attiene ad una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 2392, c.c.; il primo, infatti, ricomprende ogni ipotesi di interesse dell’amministratore nell’operazione oggetto di delibera consiliare, compresa quella dei rapporti familiari con soggetti incaricati di svolgere consulenze per conto della società. Inoltre, tale responsabilità produce l’inversione dell’onere della prova per quanto riguarda la rilevanza causale della condotta.

Spetta alla società dimostrare l’esistenza di un danno dall’omissione degli obblighi informativi

La Cassazione conferma l’operato dei primi giudici, specificando che il caso, essendo riferito alla violazione degli obblighi di disclosure, rientra nella fattispecie dell’art. 2391, comma 4, c.c., che consente alla società di far valere la responsabilità dell’amministratore per i danni derivati da tale inadempimento.

Per  il fatto che nessuna prova era stata data circa un nesso tra l’inadempimento dell’amministratore ed un danno alla società, deve rilevarsi che non è prospettabile nessuna inversione dell’onere della prova.

Ricade, quindi, sulla società che assuma di essere stata danneggiata dall’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’amministratore l’onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra esso e l’inadempimento.

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