Obbligazioni e modifiche ai limiti all'emissione, l'analisi dei notai
Pubblicato il 16 luglio 2014
Lo
studio n. 143-2014/I approvato dal
Consiglio nazionale del Notariato l'8-9 maggio 2014 è focalizzato su “
Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell'articolo 2412 C.c.)”.
Nel documento vengono esaminate le novità introdotte dall'articolo 32, comma 26 del Decreto legge n.
83/2012, cosiddetto “
Decreto crescita”, al comma 5 dell'articolo 2412 del Codice civile relativo ai
limiti all'emissione delle obbligazioni di società azionarie.
La riformulazione del comma 5, in particolare, ha portato ad
ampliare sia la platea dei
destinatari dell'esenzione medesima - divenendo indifferente che l'emittente sia una società con azioni quotate in mercati regolamentari o meno -, sia
i tipi di obbligazioni non soggetti al limite.
Le fattispecie esonerate dal limite
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le
obbligazioni di riferimento sono sia quelle
destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, sia
quelle che danno diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, in funzione di un incentivo all'accesso, da parte del titolare di capitale di credito, al capitale di rischio.
In particolare, lo studio fornisce un'interpretazione estensiva della norma
ricomprendendo non solo le obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni della stessa emittente ma anche le
obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni di altra società, sia, infine, al cosiddetto
prestito convertendo o reverse convertible.
Obbligazioni più competitive
Nelle conclusioni dell'approfondimento notarile viene evidenziato come le novità introdotte diano
nuova competitività alle obbligazioni quali strumenti di finanziamento.
L'estensione del regime di deroga, infatti, permette all'obbligazione di entrare
in competizione con altre forme di investimento quali gli strumenti finanziari o le azioni di categoria speciale cui pure possono ricorrere le società non quotate.
Inoltre, per le società non quotate
si riduce il divario nell'accesso all'investimento rispetto alle società quotate e, più in generale, si consente alle stesse di poter reperire più agevolmente mezzi di finanziamento.
Con riferimento alle
obbligazioni convertibili, infine, ai notai sembra di poter concludere che, nell'ottica del legislatore del 2012,
non sia più necessario, nell'emissione del prestito convertibile, il bilanciamento tra provvista di mezzi finanziari e strumenti di capitale di rischio, e ciò nel caso in cui il capitale di credito sia suscettibile di divenite, a richiesta dell'obbligazionista, capitale di rischio.