Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sussistono argomentazioni di natura letterale e sistematica ostative all’immediata applicabilità del nuovo rito di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. riguardante gli appalti pubblici, definito come “processo anticipato e in prevenzione” ed introdotto dall’articolo 204 del Decreto legislativo n. 50/2016.
Difatti – si legge nella sentenza del Tar Toscana n. 1415 depositata il 3 ottobre 2016 - dalla mera lettura dell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, privo di eccezioni riferibili all’articolo 204 citato, si desume che non vi siano deroghe al criterio generale sull’entrata in vigore del nuovo rito.
Quest’ultimo, sarebbe quindi applicabile solo alle “procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Per i giudici amministrativi, inoltre, sarebbe evidente, dal testuale riferimento all’articolo 29, comma 1, del Codice, “l’impossibilità di dare immediata applicazione al nuovo rito in prevenzione”.
Nel testo della decisione, il Tar Toscana non omette di citare il precedente contrario contenuto nella sentenza del Tar Calabria n. 829/2016 secondo cui non sarebbe controvertibile che la norma in questione, trattandosi di disposizione processuale immediatamente operante, trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi pendenti.
A parere dei giudici toscani, tuttavia, dette ultime conclusioni non sarebbero affatto “persuasive”.
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