Il nuovo redditometro, introdotto con D.M. del 24 dicembre 2012, produce effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia per l'accertamento del reddito relativo a periodi d'imposta successivi al 2009, come affermato con sentenza n. 21041/2014.
Per tale assunto, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 22744 del 6 novembre 2015, ha accolto il secondo motivo di ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Ctr che aveva rimodulato gli importi del Fisco in virtù dell'esistenza del nuovo redditometro, introdotto dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012, a causa della natura procedimentale della norma e della necessità di applicare la disciplina più favorevole al contribuente.
In particolare la cassazione sostiene che la questione dell'applicazione del nuovo redditometro, di cui al Dm 24/12/2012, non trova la base sulla retroattività, poiché la Corte, nell'affermare l'applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione, ha fatto leva sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, che ne comporta l'applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento.
Aggiunge la Corte che non è nemmeno richiamabile il principio del favor rei, in quanto tale principio trova spazio unicamente di fronte a norme sanzionatorie, non già quando si tratti dei poteri di accertamento oppure della formazione della prova, elementi relativi al redditometro.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso delle Entrate, viene cassata la sentenza della Ctr e la controversia viene rinviata a diverso giudice di secondo grado che dovrà riesaminare la questione alla luce del principio per cui il nuovo redditometro è applicabile per gli accertamenti dal 2009 in avanti.
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