Nuovo Patent box, pronte le regole per la maxi deduzione

Pubblicato il 16 febbraio 2022

Pubblicato nella tarda serata del 15 febbraio il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attuativo della nuova disciplina del Patent box istituita dall’articolo 6 del decreto legge n. 146/2021 (Decreto Collegato fiscale).

Nuova disciplina del Patent box

L’articolo 6 del Dl n. 146/2021, così come poi modificato dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha semplificato il regime Patent box trasformandolo in un regime di tipo “front-end”.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Irap, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di R&S finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, escludendo, al contempo, dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il know-how.

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Per i contribuenti è, poi, prevista la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.

La normativa rinviava ad un provvedimento agenziale il compito di adottare:

Con il provvedimento firmato dal Direttore Ruffini, quindi, viene data attuazione al citato articolo 6 e, contemporaneamente, viene disciplinata la struttura e i contenuti della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime agevolativo.

Nuovo Patent box, ambito soggettivo

In primo luogo, specifica l’Agenzia delle Entrate che possono optare per il nuovo regime Patent box tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia società che persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

L’opzione può essere esercitata dall’investitore che deve essere il titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa, sostenendone i costi, assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

L’opzione non può essere esercita dalle imprese:

Esercizio dell’opzione

Esercitando l’opzione per il regime fiscale Patent box, l’investitore può maggiorare, in misura pari al 110%, le spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

  1. software protetto da copyright;

  2. brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione;

  3. disegni e modelli solo se giuridicamente tutelati.

Relativamente ai brevetti, si specifica nel provvedimento che vi fanno parte quelli per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie.

Nella definizione di attività rilevanti ai fini dell’agevolazione, invece, vengono fatte rientrare:

Nuovo Patent box, definizione delle spese agevolabili

Al punto 4 del provvedimento delle Entrate del 15 febbraio 2022 vengono individuate le spese sulle quali applicare la maggiorazione del 110%.

Si tratta delle spese che non devono essere sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

A tal fine, si devono considerare:

Le suddette spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.

La super deduzione opera immediatamente e non segue le vicende contabili dei costi sostenuti. Infatti, le spese di ricerca e sviluppo su cui si applica la super deduzione 110% rilevano nell’esercizio di sostenimento in base all’articolo 109 Tuir indipendentemente dalla eventuale capitalizzazione.

Tale principio sembrerebbe valido anche quando la maggiorazione si riferisce alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

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