Nuovo Fondo Nuove Competenze: la finestra si apre il 10 febbraio 2025

Pubblicato il 15 gennaio 2025

Fissata per il 10 febbraio 2025 l’apertura della finestra per l’invio delle domande di ammissione al contributo della terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC 3), istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, in questa edizione denominato “Competenze per le innovazioni”.

Il contributo è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire la nuova occupazione. Istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19, è stato successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR. La finalità del FNC è quella di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione dell’innovazione.

Gli interventi del FNC hanno come oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica- rimborsando il costo delle ore di lavoro dei lavoratori rimodulate e destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

Dotazione finanziaria dell’Avviso

La dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze 3 ammonta complessivamente a 731 milioni di euro integrabili con altre fonti di finanziamento.

Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall’Unione Europea, contribuisce con 730 milioni di euro, suddivisi per Regioni e Province autonome:

Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:
- il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
- il 25% a Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
- il 50% a Singoli datori di lavoro.

La quota di finanziamento restante, pari a 1 milione di euro, è destinata al bonus per le imprese che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale. Queste risorse non sono ripartite tra Regioni né per tipologie di intervento.

Al finanziamento del FNC potranno ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito.

Soggetti ammissibili

Possono accedere al FNC 3 i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto.

Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione, che pertanto, dovrà presentare una sola istanza per lo sviluppo delle competenze dei propri lavoratori.

I datori di lavoro devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale.

Inoltre, non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti del MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

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