Al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica dove ricevere i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti.
Per effettuare tale trasmissione sono stati predisposti, all’interno della Certificazione Unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta e il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per comunicare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le specifiche istruzioni fornite dall’agenzia delle Entrate.
Con risoluzione n. 51 del 24 aprile 2017 viene chiarito che la trasmissione telematica del quadro CT è scaduta il 7 marzo 2017, mentre il provvedimento del 14 aprile 2017 ha cancellato la data del 31 marzo come termine entro il quale effettuare la trasmissione dell’indirizzo telematico.
Pertanto, da quest’anno i sostituti d’imposta possono comunicare la sede telematica anche oltre tale data, e l’atto produce effetti immediati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al Caf/professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto d’imposta.
Può tuttavia succedere che i dati non siano stati messi a diposizione - per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica – e la risoluzione precisa che fino al 31 luglio c’è tempo per l’attestazione della disponibilità qualora, ad esempio, sia intervenuta una CSO.
Dal 31 luglio viene rilasciata all’intermediario una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già messi a disposizione dei sostituti e quelli dei modelli 730-4 per i quali l’operazione non è avvenuta.
Per i modelli giunti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.
La risoluzione n. 51/2017 chiarisce che possono essere inviati ai sostituti d’imposta da parte del Caf o del professionista tramite i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.) solo i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato che non è stato possibile metterli a disposizione al sostituto d’imposta.
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