Nuovo codice tributo per aumento della maxisanzione e delle sanzioni su orario di lavoro
Pubblicato il 25 luglio 2014
L’art. 14 del D.L. n.
145/2013, convertito dalla Legge n.
9/2014, ha
aumentato del 30% la c.d.
maxisanzione per il lavoro nero ed ha
raddoppiato le sanzioni su
limite massimo dell’orario settimanale medio,
riposo settimanale e giornaliero.
Sempre il medesimo art. 14, comma 1, prevede che i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle suddette sanzioni vanno versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonché ad apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinato ad una
maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla
realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Stante quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014, ha comunicato il
codice tributo per consentire il versamento, tramite il
modello F23, delle suddette somme.
Il nuovo codice tributo è il “
79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.
Inoltre, chiarisce l’Agenzia, in sede di
compilazione del modello di versamento F23:
- nel
campo 6 “codice ufficio o ente”, va indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente;
- nel
campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, vanno indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel
campo 11 “codice tributo”, va indicato il codice tributo “79AT”.