Dal 1° gennaio 2018 è stato ulteriormente esteso l’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti Iva (c.d. Split Payment), di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
Tale meccanismo pone a carico dei soggetti acquirenti, che presentano un grado maggiore di “fedeltà fiscale”, l’obbligo di versare l’Iva addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, in luogo del fornitore e, con la sostituzione del comma 1 bis del citato art. 17-ter, a cura del decreto 148 del 16 ottobre 2017, viene allargato il perimetro dei soggetti coinvolti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018, si è occupata delle disposizioni introdotte dal citato decreto sulla scissione dei pagamenti, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018.
Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti, nasce per garantire l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e anche gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
La circolare segue il decreto del Mef del 9 gennaio 2018, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione delle nuove disposizioni, modificando il D.M. del 23 gennaio 2015.
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