L’Inps, con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, commenta il regolamento di base (Ce n. 883/2004) e il regolamento applicativo (Ce n. 987/2009) relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
Dallo scorso 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea (regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972), sono state sostituite dei suddetti nuovi regolamenti. Pertanto, sono oggi in vigore le nuove regole di tutela dei diritti a tutti i cittadini degli Stati Ue soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (comprese le persone inattive, come: casalinghe, disoccupati non indennizzati), mentre solo in determinate circostanze è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
La circolare Inps fornisce chiarimenti in merito ai principi ed alle disposizioni generali dei nuovi regolamenti, che, in particolare, mirano a: una maggiore tutela dei diritti delle persone a seguito dell’estensione degli ambiti di applicazione “ratione personae” e “ratione materiae” del regolamento di base; all’applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive; all’estensione dei settori di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le legislazioni in materia di prepensionamento - cui, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione - e di “paternità assimilate” alla maternità; al rafforzamento del principio dell’unicità della legislazione applicabile; all’inserimento di una specifica disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti; al rafforzamento del principio di parità di trattamento; alla modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione; al la semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle persone che si recano in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione; alla razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari; all’introduzione del principio di buona amministrazione; alla velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri.
Con la circolare n. 85, sempre del 1 luglio, l’Istituto previdenziale, fornisce disposizioni specifiche in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione.
Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell’Unione europea, prevedendo un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. A tal fine, la nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima occupazione.
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