Nuovi minimi. Le ritenute erroneamente subite recuperabili direttamente in Unico Pf 2013
Pubblicato il 06 agosto 2013
L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013, fornisce le indicazioni per consentire ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio dei “minimi” di poter recuperare le ritenute d’acconto subite erroneamente nell’anno 2012, già in sede di dichiarazione dei redditi 2013, ossia nel modello Unico 2013.
Ci si rivolge, nello specifico, alle persone fisiche rientranti nel regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”), che sono state vittima di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi da loro stessi percepiti.
In pratica, si fa riferimento alle fattispecie frequenti: dei compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; dei compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. “minimi” e alle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’INPS.
In riferimento a ciò, all’Agenzia sono pervenute numerose richieste di chiarimento sulla modalità di recupero delle ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d’imposta 2012, dal momento che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il “regime di vantaggio” non prevede l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.
Ora l’Agenzia specifica che le ritenute d’acconto applicate nel 2012 sui compensi dei “nuovi minimi” possono essere scomputate nel modello Unico Pf 2013, purché regolarmente certificate dal sostituto d’imposta. Unica condizione per lo scomputo è che si dovrà riportare il codice 1 nel campo
“situazioni particolari” del frontespizio del modello Unico 2013.