Nuovi limiti di reddito per gli assegni non Anf
Pubblicato il 23 febbraio 2012
Con la
circolare 25 del 22 febbraio 2012, l’Inps indica i limiti di reddito mensili validi dal 1° gennaio 2012 per accedere agli assegni familiari, per la cessazione o riduzione degli stessi e delle quote di maggiorazione di pensione. La circolare interessa i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare (Anf). Dunque, si rivolge a: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari); pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La rivalutazione, dal 1° gennaio 2012, è basata sulla misura del tasso d'inflazione programmato per il 2011 che è stata pari all’1,5% .
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2012, e per l'intero anno, nell'importo mensile di euro 480,53. Pertanto, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano, anche per la richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, di:
- 676,75 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1184,31 euro per due genitori.