Nuovi codici per versare l’addizionale Irpef sui bonus dei manager
Pubblicato il 05 gennaio 2011
Con la prima risoluzione del nuovo anno, l’agenzia delle Entrate fissa i codici tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta del 10% applicata sulle somme erogate a dirigenti e amministratori per importi superiori al triplo della retribuzione fissa.
La tassazione aggiuntiva sui bonus e sulle stock option ai dirigenti è stata introdotta dall’articolo 33 della manovra estiva e consiste in un’aliquota addizionale Irpef pari al 10% che viene trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione, se i citati bonus hanno superato il triplo della retribuzione fissa.
La norma appare operativa fina dal 2010.
Quindi, con la risoluzione n.
1/E/2011, il Fisco fissa i codici che i datori di lavoro - che sono tenuti a trattenere l’addizionale, al momento dell’erogazione del bonus – devono versare entro il giorno 16 del mese successivo, attraverso il modello F24.
Si istituiscono, a tal fine, i nuovi codici:
“1033” denominato “Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options – Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010”
“1054” denominato “Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione– Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010”
“1055” denominato “Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione – Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010”
“1056” denominato “Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010”
“1059” denominato “Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni – Art. 33, c. 2, del D.L. 78/2010”