Con il messaggio n. 2829 del 9 agosto 2024, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il calcolo dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le nuove indicazioni amministrative seguono a quelle già fornite con la precedente circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e con il messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024.
Come noto, la principale novità è relativa alle modalità con cui viene calcolata l'indennità di malattia dei lavoratori marittimi. Secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’insorgenza dell'evento morboso. In particolare, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità spettante è determinata sulla base dell’elemento "retribuzione teorica" indicata nel flusso Uniemens relativo al mese precedente l'evento di malattia.
NOTA BENE: In assenza del flusso Uniemens, le strutture territoriali dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni utilizzando i minimi contrattuali di categoria.
La retribuzione teorica da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi, al fine di compensare il loro mancato guadagno, è rappresentata dalla c.d. “retribuzione persa". Stante tale assunto, alla determinazione della retribuzione teorica o “retribuzione persa” non concorrono le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.
Pertanto, considerato che l’esposizione dell’imponibile del mese avviene considerando tutti i redditi lordi maturati nel medesimo periodo, salvo che non vi siano eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.
Ad ogni modo, laddove la retribuzione teorica sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore importo tra i valori delle retribuzioni teorica esposte nei mesi precedenti, sempreché riferibili al medesimo rapporto di lavoro.
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