Nuovi chiarimenti sul contributo di solidarietà per imprese non rientranti nella CIGS

Pubblicato il 13 marzo 2015 Con nota prot. 5878 del 9 marzo 2015, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro ha evidenziato che sul sito del Ministero è presente un avviso del 12 gennaio 2015 il quale chiarisce che, relativamente all’anno 2015, poiché non è stato previsto con legge un rinnovo del contributo di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993, le relative domande non potranno essere prese in considerazione, qualora dovessero pervenire.

In merito la nota specifica che, quindi, in relazione al contributo di solidarietà per le imprese non rientranti nella CIGS, non verranno prese in considerazione le domande che si riferiscano a periodi di solidarietà iniziati nel 2015.

Tuttavia, qualora la riduzione oraria sia iniziata nel corso del 2014, con accordo sindacale stipulato nel medesimo anno, la relativa domanda potrà essere presa in esame, anche se presentata nel 2015, chiaramente in tempi congrui.

Al contrario, in caso di riduzione oraria iniziata nel 2015, la domanda non potrà essere presa in considerazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy