Nuovi chiarimenti INPS sul regime sperimentale donna
Pubblicato il 02 dicembre 2014
Con messaggio INPS n.
9231 del 28 novembre 2014, sono stati forniti chiarimenti in merito al
c.d. regime sperimentale donna per l’accesso alle
pensione di anzianità.
Spiega l’Istituto che, ai sensi dell’art. 1, c. 9, Legge n.
243/04, le lavoratrici possono optare in via sperimentale,
fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo.
Il messaggio ricorda che la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la
presentazione della domanda e la
cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.