Nuovi adempienti per le coop a mutualità prevalente che beneficiano delle agevolazioni fiscali

Pubblicato il 28 settembre 2009

La “legge sviluppo” ha segnato un passo importante anche in tema di riforma degli incentivi alle imprese. Scopo della normativa è quello di definire una strategia industriale in grado di riorganizzare l’intero assetto degli incentivi alle imprese e agli investimenti produttivi, con forti snellimenti delle procedure e dei tempi, migliore valutazione dei progetti imprenditoriali e con un maggior ricorso ai co-finanziamenti pubblico-privato.

Dalla legge sviluppo sono emerse novità importanti soprattutto per le cooperative a mutualità prevalente (articolo 10 della legge n. 99/2009 del 23 luglio scorso). Dopo la riforma del diritto societario, infatti, molte agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente (esempio: Ires limitata al 30% degli utili netti). Quest’ultime, però, devono rispettare una serie di requisiti che la suddetta norma ha provveduto a specificare:

- sarà sufficiente per le imprese cooperative presentare la comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, per determinare l’iscrizione automatica all’albo delle società cooperative;

- le cooperative dovranno presentare una sola istanza valida sia per l’iscrizione al Registro Imprese che per l’iscrizione all’albo delle Società Cooperative. La comunicazione unica, infatti, una volta ricevuta dall’ufficio del Registro Imprese, verrà da questo trasmessa anche all’Albo delle società cooperative per il seguito di competenza.

Prassi analoga verrà attivata anche per quanto riguarda eventuali trasformazioni societarie o cancellazioni dal Registro Imprese. Le nuove regole di iscrizione al Registro imprese con automatica iscrizione della società cooperativa nell’apposito Albo, si potranno utilizzare a partire dal mese di ottobre 2009 e saranno facoltative per i prossimi sei mesi; mentre diventeranno obbligatorie solo dal 1° aprile 2010.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e, soprattutto, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alla mutualità prevalente si applica la sanzione della sospensione dell’attività per sei mesi. La sospensione dell’attività deve essere intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. Tale sanzione si applica anche nel caso in cui la cooperativa non ottemperi, salvo giustificato motivo, alla diffida impartita dagli organi di vigilanza in occasione della periodica visita ispettiva. Data l’importanza della condizione di mutualità prevalente, la legge n. 99/2009 ha specificato anche la gestione della perdita della suddetta condizione, aggiungendo due nuove commi all’articolo 2545-octies del Codice civile, che introducono adempimenti differenti a seconda del soggetto che ha perso il requisito della mutualità prevalente.

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