Nuove massime dal Comitato notarile di Napoli
Pubblicato il 27 maggio 2011
Si terrà oggi, 27 maggio, a Napoli, presso Castel Capuano, Saloncino dei Busti, una giornata di di studio nel corso della quale saranno presentate le nuove 18 massime notarili predisposte dal Comitato notarile della Campania in materia societaria.
Tra le altre, la massima n. 6 si occupa del tema della riduzione del capitale in caso di perdite; secondo i notai campani, in questi casi, la situazione economico patrimoniale, da redigersi secondo i criteri di redazione del bilancio di esercizio, non deve risalire ad oltre quattro mesi dalla data fissata per la riunione assembleare e sono necessari sia lo stato patrimoniale che il conto economico. Per quel che riguarda la nota integrativa, questa viene reputata come non necessaria sempre che le ragioni della perdita e l'andamento della gestione siano inserite nella relazione degli amministratori.
Relativamente all'assemblea totalitaria delle Srl, la massima n. 15 precisa che agli amministratori e sindaci assenti debba essere contestualmente o anteriormente fornita una seppur succinta informativa degli argomenti da trattare. In dette società, infatti, il diritto di opposizione alla trattazione spetta anche agli assenti.
Per tale tipo di assemblea – si afferma nella massima n. 13 – sono da ritenere inderogabili i presupposti della presenza dell'intero capitale sociale e dell'informazione a tutti gli amministratori ed eventuali sindaci, potendosi, in ogni caso, prevedere per statuto requisiti ulteriori, compreso l'obbligo di convocare l'assemblea con relativa invalidità delle assemblee totalitarie.
Sulla costituzione o sull'aumento di capitale per le società personali, le massime n. 11 e 17 sottolineano come non sussista, per i soci, l'obbligo di versare il capitale sottoscritto; nelle Sas, inoltre, anche l'accomandante può ricoprire la nomina di “amministratore provvisorio” ex articolo 2323, comma 2, Codice civile.
Secondo la massima n. 4, è ammissibile che il socio creditore della società sottoscriva l'aumento attraverso rinuncia del credito vantato dal socio stesso nei confronti della società; l'aumento potrebbe essere effettuato per copertura perdite o con postergazione del credito ex art. 2467 c.c.
La trasformazione di società di persone in società di capitali è, infine, trattata nella massima n. 12, dove viene precisato che il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non possa superare il patrimonio netto attestato nella relazione di stima.