Nuove condizioni per l’accesso ai benefici fiscali della piccola proprietà contadina

Pubblicato il 18 maggio 2010

La disciplina originaria in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina era prevista dalla legge n. 604/1954. La citata disposizione ha, più volte, prorogato i benefici fiscali della piccola proprietà fino alla data ultima del 31 dicembre 2009. Con la Finanziaria 2010, la consueta proroga non è stata rinnovata, così il legislatore ha rimediato con l’articolo 2, comma 4-bis, del Decreto legge n. 194/2009. Ma, con l’entrata in vigore di questa più recente disposizione di legge sono sorti dei dubbi interpretativi in ordine all’ambito applicativo della nuova previsione ed alle condizioni richieste per fruire del regime agevolato.

A tal proposito, si riporta il quesito sollevato da alcune associazioni di categoria, che con interpello hanno chiesto all’Amministrazione finanziaria se, ai fini della fruizione del regime di favore, risulti ancora necessario produrre la certificazione dell’ispettorato agrario di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 604/1954.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, sottolinea che esistono delle sostanziali differenze tra il sistema definito dal recente decreto 194/2009 e quello originariamente dettato dalla legge n. 604/1954. In effetti, si deve ritenere che la recente disposizione normativa non possa essere considerata come una semplice proroga del regime precedentemente previsto, ma debba essere considerata come una autonoma disciplina, che trova applicazione solo per gli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010: cioè, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Dl e la fine dell’anno 2010.

Tutto ciò trova conferma nel fatto che la nuova disposizione definisce in maniera puntuale e innovativa i presupposti oggettivi e soggettivi, come pure le condizioni per poter accedere al regime agevolativo della piccola proprietà contadina.

In particolare, dal punto di vista soggettivo, si precisa che l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto (i destinatari dell’agevolazione) devono risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale tenuta presso l'Inps. Mentre, dal punto di vista oggettivo, rileva la qualificazione agricola dei terreni in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Da qui la considerazione che il nuovo Decreto legge n. 194/2009 richiede, per la sua corretta applicazione, i presupposti soggettivi e oggettivi come individuati ex novo. Di conseguenza, non essendo richieste altre condizioni ai fini della fruizione delle agevolazioni, così come non risultando necessaria l’applicabilità delle “vecchie” condizioni, sembra tacito il fatto che sia del tutto superata anche la norma di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 604/1954. Pertanto, per il riconoscimento del regime agevolativo in materia di piccola proprietà contadina non è più necessaria la presentazione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio.

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