Nuove agevolazioni contributive, le FAQ della Fondazione Studi

Pubblicato il 03 novembre 2020

A seguito dell'emanazione delle circolari INPS 24 ottobre 2020, n. 122, e 26 ottobre 2020, n. 124, rispettivamente relativa alla Decontribuzione Sud ed all'esonero contributivo Io Lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza, tramite alcune FAQ, le fattispecie caratterizzanti i due sopradetti incentivi.

Io Lavoro

Relativamente all'esonero contributivo previsto dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52/2020, successivamente reso cumulabile con Decreto Direttoriale n. 66/2020, vengono individuati quali soggetti che possono godere dell'incentivo tutti i datori di lavoro privati, che assumono persone disoccupate o prive di impiego regolarmente retribuito che dichiarino, mediante resa di apposita disponibilità al lavoro, di voler partecipare alle misure di politiche attive del lavoro. In particolare, ove si tratti di lavoratori con età compresa tra i 16 ed i 24 anni sarà sufficiente che gli stessi risultino privi di impiego. Diversamente, ove il lavoratore abbia, al momento dell'assunzione incentivata, almeno 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato dovrà essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura dell'incentivo, riconosciuta nel limite di 8.060 euro su base annua, è riparametrata ed applicata su base mensile per dodici mensilità ed è fruibile per le assunzioni o trasformazioni intervenute tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Relativamente ai requisiti previsti dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed in particolare per quanto concerne l'obbligo di non aver in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale nelle medesime unità produttive e per le mansioni similari a quelle del lavoratore incentivato da assumere, gli esperti della Fondazione, ritengono - come condiviso da chi scrive - che i trattamenti di integrazione salariale sorretti da causale riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 non siano ostativi all'effettiva fruizione del beneficio.

Decontribuzione Sud

Come previsto dalla Circolare 24 ottobre 2020, n. 122, la fruizione dell'esonero per le imprese aventi sede operativa nelle regioni specificatamente individuate nelle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, è strettamente correlato al luogo in cui viene effettivamente resa la prestazione lavorativa. Ciò, però, non consente ai datori di lavoro di fruire del predetto esonero, ad esempio, per l'invio in trasferta dei lavoratori in una delle regioni del meridione atteso che l'ordine di servizio caratterizzante la trasferta sarà una mera variazione temporanea del luogo in cui verrà resa la prestazione lavorativa.

La misura dell'incentivo, pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza applicazione di un tetto mensile, è fruibile per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e può essere sospesa esclusivamente per assenza obbligatoria per maternità.

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