Nuova Sabatini: novità per le domande 2024

Pubblicato il 29 febbraio 2024

La c.d. "Nuova Sabatini", la cui norma di riferimento è l'articolo 2, comma 4, del D.L .n. 69/2013, è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo.

Sulla materia si sono succedute diverse disposizioni normative e documenti di prassi. Da ultimo, con la legge di bilancio 2024 sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura agevolativa, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.  

Attenzione va posta alla modifica della legge di bilancio 2023 operata dal D.L. n. 132/2023, limitatamente al contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023: il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è stato prorogato per ulteriori 6 mesi (per un totale, quindi, di 18 mesi). Conseguentemente è prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

Sul piano operativo, la circolare n. 410823/2022 fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. Tuttavia, la circolare n. 50031 dell’11 dicembre 2023 è intervenuta sulla disciplina agevolativa a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315, integrando le disposizioni contenute nella circolare n. 410823/2022; la stessa modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali, che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo.

Si propone, di seguito, una sintesi della misura fiscale. 

Soggetti beneficiari  

Sul piano soggettivo, sono destinatari della disciplina di favore le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

Investimenti agevolabili

In generale, il beneficio riguarda tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca) ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Il finanziamento, tuttavia, sostiene gli investimenti per l’acquisto (anche tramite leasing) di:

a)

macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivi;

b)

hardware, software e tecnologie digitali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Non sono agevolabili le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati.

ATTENZIONE: Qualora la PMI voglia effettuare investimenti riferiti a più unità locali, deve presentare per ognuna di esse una diversa domanda di agevolazione. A ciascun investimento deve corrispondere una sola unità locale, risultante dai sistemi camerali, presso cui devono essere ubicati tutti i beni rientranti nel relativo investimento. (Punto 6.8 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022).

Gli investimenti devono, poi, soddisfare i seguenti requisiti:

NOTA BENE: I beni, per risultare ammissibili, devono essere ad “uso produttivo”, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Autonomia funzionale

Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale; non possono essere finanziati, infatti, componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che “integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa”. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono “mera sostituzione” di beni esistenti.

Spese non ammesse al beneficio

  • spese per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso mostra” e quelli  venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi rispettivamente degli articoli 1520  e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in “conto visione” o in “prova” all’acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di  agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia  perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
  • spese per macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute e contributi in natura;
  • spese connesse a commesse interne;
  • spese per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
  • spese che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;
  • spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • spese per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • spese relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
  • spese imputabili a imposte e tasse;
  • spese relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
  • spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
  • spese per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
  • spese ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nella medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro  complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché  riferibili a un’unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro;
  • spese relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
  • spese per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell’investimento stesso;
  •  spese relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3  e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili  alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello stato patrimoniale

Agevolazione concedibile

L’agevolazione consiste nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

ATTENZIONE: La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni-

Il finanziamento può essere assistito dal “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso e deve essere:

Il contributo del Ministero, invece, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

Investimenti green

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 227, L. 160/2019) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese. Nello specifico, si tratta di investimenti green correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575%. In attuazione della predetta norma, il DM 22 aprile 2022 ha previsto, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto. In particolare, al fine di sostenere l'accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale, con attinenza specifica al possesso dei requisiti tecnici di cui all'elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, il contenuto della circolare n. 410823/2022 è stato aggiornato con la circolare n. 28277/2023 in cui viene modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo.

Contributo maggiorato

In particolare, è prevista:

Caratteristiche del finanziamento

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento. In particolare, per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;

b) avere durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non  superiore a 12 mesi), di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di  finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del  bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non  superiore a 4.000.000 euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna  impresa beneficiaria.

ATTENZIONE: Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 4 milioni di euro rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

d) essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

ATTENZIONE: Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del leasing finanziario. Qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;

In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Procedura per la concessione del beneficio

Le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario:

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Presentazione delle domande

A partire dal 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate, pena l'improcedibilità:

In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario (Avviso Ministero delle Imprese e Made in Italy 9 gennaio 2023).

Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, per le quali alla medesima non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni stabilite nella circolare n. 14036/2017, trovano applicazione le disposizioni del punto 13 della circolare n. 410823/2022. Una volta avvenuta la compilazione della domanda, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all’istanza da riportare nelle fatture elettroniche (nello specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture). Apposta la firma digitale, si dovrà procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Affitto azienda/ramo d’azienda

Un caso particolare riguarda l’affitto del ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la Nuova Sabatini; tale eventualità, seppur non esplicitamente disciplinata, è consentita nel rispetto di specifiche condizioni. Il beneficiario, infatti, pur rimanendo titolare delle agevolazioni, è tenuto a dare comunicazione dell’operazione d’affitto (riguardante l’azienda/ramo d’azienda con beni strumentali agevolati) tramite piattaforma al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario.  

Nella predetta comunicazione deve essere:

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma. La legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 47-48 della L. 234/2021), per le domande presentate dalle imprese alle banche dall'1.1.2022, ha reintrodotto la corresponsione del contributo in più quote, con possibilità di erogazione del contributo in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tal fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Tuttavia, con la modifica alla legge di bilancio 2023 da parte del D.L. 132/2023, limitatamente al contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è stato prorogato per ulteriori 6 mesi (per un totale, quindi, di 18 mesi).Conseguentemente è prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

A investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile sulla relativa piattaforma, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU). La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione dell’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento.

Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo RU che deve essere inoltrato al Ministero, unitamente alla documentazione prevista, entro il termine massimo di 120 giorni da quello previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto di termini e condizioni previste determina la revoca totale dell’agevolazione. Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:

a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla circolare, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva attestante il requisito di nuovo di fabbrica nonché, nel caso di  investimenti green relativi a beni “a basso impatto ambientale”, che in riferimento ai medesimi sussista un’idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello  europeo oppure un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B nell’allegato 6/C;

b) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del DLgs.159/2011.

ATTENZIONE: Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti “4.0”, nel modulo RU, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve attestare che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato 6/A o 6/B.

Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti green, il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve alternativamente dichiarare nel predetto modulo RU:

oppure

Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, la prima quota di contributo o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti richiesti, previa verifica:

acquisite le eventuali ulteriori certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati esterne. Con riferimento alle domande per le quali il contributo non è erogato in un’unica soluzione, al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote annuali di contributo, la PMI deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, anche la Richiesta di Pagamento (modulo RP) attestante l’invarianza dei dati già forniti al all’Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo. Il modulo RP deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità  delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla  conformità dei programmi d’investimento e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di  erogazione.  Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali oppure ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione degli investimenti agevolati.

Cumulabilità con altri bonus

Nell’ambito delle FAQ, aggiornate il 25 gennaio 2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla cumulabilità con altre agevolazioni.

Nello specifico, viene precisato che le agevolazioni "Nuova Sabatini" sono cumulabili:

Rinunce e revoche

L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione tramite la sezione "Comunicazioni" della piattaforma al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca o di diniego del contributo.  In tutti i casi di revoca, parziale o totale, del contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.

 

Quadro Normativo

- ARTICOLO 1, COMMA  256 DELLA LEGGE N. 213 DEL 30.12.2023;

- MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY – CIRCOLARE DIRETTORIALE N.50031 DELL’11.12.2023;

- MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY – CIRCOLARE DIRETTORIALE 6 DICEMBRE 2022, N. 410823;

- ARTICOLO 1, COMMA  48 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021;

- ARTICOLO  2, COMMA 4 DEL D.L. N. 69 DEL 21.6.2013.

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