Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 696/2022 che recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 48 della L.234/2021), che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 4, del D.L. 69/2013), eccetto che per le domande connesse a finanziamenti di importi non superiori a 200 mila euro, per le quali il medesimo contributo viene erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Con detta circolare è stato, altresì, soppresso l’allegato 8 alla circolare n. 14036/2017. In particolare, per le richieste di erogazione della prima (o unica) quota di contributo concesso a fronte di investimenti “4.0”, le imprese non sono più tenute alla trasmissione dell’apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati ma potranno attestare le caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU).
Si propone, di seguito, una sintesi della ormai nota misura incentivante.
Sul piano soggettivo, sono destinatari della disciplina di favore le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
Il campo di applicazione del beneficio riguarda tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca) ad “eccezione” delle attività finanziarie e assicurative nonché delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese “estere”, con sede in uno Stato membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese, pena la revoca delle agevolazioni, devono provvedere all’apertura di una sede operativa In Italia entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione nonché la conseguente iscrizione al registro imprese. L’investimento oggetto della Nuova Sabatini, infatti, deve essere destinato a strutture produttive, già esistenti o da impiantare, localizzate tassativamente sul territorio italiano (articolo 5, comma 1 del D.M. 25/01/2016).
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto (anche tramite leasing) di:
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macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivi |
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hardware, software e tecnologie digitali classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. |
Non sono agevolabili, invece, le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
I suddetti investimenti devono, poi, soddisfare i seguenti requisiti:
Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale; non possono essere finanziati, infatti, componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che “integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa”. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono “mera sostituzione” di beni esistenti.
L’agevolazione consiste nella concessione - da parte di banche e intermediari finanziari (aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Mise, l’ABI e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) - di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. A fronte del finanziamento, è concessa un’agevolazione nella forma di contributo “in conto interessi” pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al tasso d’interesse del 2,75% (ovvero 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'Allegato 6/A e 6/B alla circolare n.14036/2017), della durata di 5 anni e d’importo equivalente all’investimento. La concessione del finanziamento può essere “assistita” dal Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento:
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti cd. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% (art. 1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dalla L. 205/2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036/2017. E’ prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (L. 160/2019). È, inoltre, prevista una maggiorazione del contributo base pari al 30% (quindi 3,575%) per l'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).
La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento. In particolare, per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento concesso dalla banca o dall’intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti ovvero a valere su diversa provvista deve avere le seguenti caratteristiche:
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Le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario:
Il mancato utilizzo di tali schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle PMI, secondo le modalità previste dalla circolare n. 14036/2017 (così come modificata dalla circolare n. 296976/2019).
In particolare, al fine di accedere alle agevolazioni, è necessario presentare:
Occorre, poi, ricordare che le istanze di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente:
Un caso particolare riguarda l’affitto del ramo d’azienda in cui sono presenti beni strumentali agevolati con la “Nuova Sabatini”; tale eventualità, seppur non esplicitamente disciplinata, è consentita nel rispetto di specifiche condizioni (così come da FAQ del Mise).
Il beneficiario, infatti, pur rimanendo titolare delle agevolazioni, è tenuto a dare comunicazione dell’operazione d’affitto (riguardante l’azienda/ramo d’azienda con beni strumentali agevolati) tramite piattaforma (https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it) al Ministero e, per conoscenza, alla banca/intermediario finanziario. Nella predetta comunicazione deve essere:
Per la comunicazione da inviare al Ministero e per le due dichiarazioni, il beneficiario è tenuto a utilizzare i rispettivi moduli, disponibili sulla piattaforma o nell’area “Erogazione contributi” del sito internet del Ministero. Le richieste redatte in “difformità” alle richiamate forme e modalità non potranno essere istruite.
Il contributo è erogato dal Mise alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
In particolare, le PMI - previo accesso alla piattaforma informatica (https://benistrumentali.dgiai.gov.it) – procedono alla compilazione guidata:
Si segnala che la Legge di bilancio 2022 ha previsto - per le domande presentate ai soggetti finanziatori a partire dall'1.1.2022 - la possibilità che la corresponsione del contributo avvenga in “più quote”, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
A partire dalla data di pubblicazione della circolare di recepimento delle modifiche apportate dalla Legge 234/2021, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti “4.0,” nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le PMI non sono più tenute alla trasmissione di un apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (allegato 8 al precedente provvedimento aggiornato dalla circolare n. 434/2021), ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nel modulo RU.
Si ricorda che le PMI sono tenute a completare l’investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tal fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella suddetta piattaforma la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento.
Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell’effettiva disponibilità, ad erogare, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, la prima quota di contributo o, in alternativa, il medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande che presentano i requisiti richiesti, previa verifica:
Al fine di fruire dei benefici, occorre riportare:
la seguente dicitura: “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. In mancanza, la fattura non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. L’impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora adottato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia, a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario; quest'ultima, solo per le domande già trasmesse, provvederà a darne opportuna comunicazione al Ministero tramite piattaforma.
Qualora il Ministero abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante/procuratore dell'impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà al provvedimento di revoca. Il Ministero procede alla revoca, parziale o totale, del contributo in tutti i casi previsti dall'art. 12 del DM 25/01/2016, nonché qualora sussistano le ulteriori condizioni previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
In tutti i casi di revoca del contributo, la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l'impresa.
Quadro Normativo |
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – CIRCOLARE 696 DEL 17 MARZO 2022; |
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