Il MiSE ha aggiornato, al 12 giugno 2018, le risposte alle domande più frequenti in materia di Nuova Sabatini: l’agevolazione che prevede la concessione dei finanziamenti legati all'acquisto di beni produttivi per le piccole e medie imprese. Di seguito alcune delle nuove FAQ.
La Nuova Sabatini è un aiuto di Stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste da alcuni regolamenti comunitari.
Alla domanda, in che modo si può attivare la garanzia del Fondo di garanzia per assistere la concessione di un finanziamento “beni strumentali”, il Mise risponde che non sono le imprese ad attivare la richiesta della garanzia del Fondo, ma le banche/intermediari finanziari.
Come regola generale, infatti, i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.
Riguardo alla fase di erogazione del finanziamento, il Ministero specifica quanto segue:
i finanziamenti devono essere erogati in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, oppure, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene (qualora la fornitura riguardi una pluralità di beni l’erogazione avviene in più soluzioni entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene);
l’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento, pena la revoca del contributo. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici;
il contributo è erogato dal MISE in quote annuali, una volta l’anno, secondo il piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione;
l’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento), pena la revoca del contributo concesso.
La dichiarazione di ultimazione dell’investimento deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e inoltrata al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa.
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