Via libera alle agevolazioni finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative sociali e di produzione e lavoro.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale datato 31 marzo 2021, ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per:
la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato (Nuova Marcora);
la stipula del contratto di finanziamento agevolato;
l’erogazione delle agevolazioni;
le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.
Il decreto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fa seguito all’altro provvedimento ministeriale del 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto per il sostegno delle società cooperative italiane di piccola e media dimensione.
Vengono definiti, così, gli aspetti operativi inerenti l’agevolazione e viene stabilito che, a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del predetto decreto direttoriale 31 marzo 2021 nella GU, si potranno presentare la richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione.
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le società cooperative:
regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
operanti in tutti i settori produttivi.
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie;
di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Le esigenze di liquidità possono essere commisurate alle seguenti voci di spesa:
a) materie prime, compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi e beni necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi;
d) costi per il personale.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal MiSE a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della Legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare alla Società finanziaria, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, la seguente documentazione, allegata al provvedimento in oggetto:
Allegato n.2 - Modulo di domanda
Allegato n.3 - Piano di attività
Allegato n.4 - Modulo richiesta antimafia - nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00.
Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
I finanziamenti agevolati:
hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento lavori: il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento.
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