Nuova interpretazione per la chiusura automatica delle liti tributarie ultradecennali
Pubblicato il 03 ottobre 2012
Con la
circolare n. 39/E del 2 ottobre 2012, l’agenzia delle Entrate offre alcune importanti precisazioni concernenti la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, ai sensi delle novità apportate dall’articolo 29, comma 16-decies, del DL n.
216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14.
Per ridurre l’eccessiva durata dei processi tributari e agevolare la chiusura delle controversie pendenti in Commissione tributaria centrale, il quadro normativo antecedente al Milleproroghe 2011 aveva sancito che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato (DL n.
40/2010, art. 3, comma 2-bis, lett,a)).
Sul punto si era espressa anche l’agenzia delle Entrate che, interpretando letteralmente la norma, con circolare n.
37/2010, aveva precisato che
“la definizione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle controversie tributarie pendenti per le quali l’Amministrazione finanziaria sia risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi del giudizio”. Dunque, si faceva esclusione di tutte quelle ipotesi in cui la stessa Amministrazione fosse risultata vittoriosa in almeno uno dei precedenti gradi di giudizio.
Proprio su tale presupposto della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria è poi tornato il Dl n. 216/2011, che con l’articolo 29 offre una nuova spiegazione di quanto disposto con il Dl n. 40/2010.
Grazie ad una interpretazione autentica della citata norma, il Dl n. 216/2011 ha chiarito che la disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie pendenti in Ctc, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
Su tale interpretazione, a distanza di circa otto mesi, è intervenuta l’agenzia delle Entrate con il nuovo documento di prassi n. 39/E.
La circolare ha ribadito il differimento al 31 dicembre 2013 del termine “
per l’esaurimento
dell’attività della Commissione tributaria centrale”, che il DL n. 40 del 2010 aveva fissato al 31 dicembre 2012 e, inoltre, conferma il nuovo dettato normativo specificando che: la
definizione automatica della lite tributaria ultradecennale può avvenire non solo per i casi in cui la decisione di primo grado, confermata in appello, sia stata totalmente sfavorevole all'ufficio, ma anche se essa sia stata parzialmente sfavorevole all'Amministrazione finanziaria, a condizione che in appello vi sia stata una sua integrale conferma.
Viceversa, il presupposto per la definizione non si realizza in tutti quei casi di decisioni totalmente o parzialmente sfavorevoli all'Amministrazione, riformate poi dal giudice di secondo grado a prescindere che esse siano state favorevoli o sfavorevoli all'ufficio; in altri termini, nei casi in cui vi è difformità tra le pronunce di primo e secondo grado, anche se il giudizio d’appello vede totalmente sconfitto il Fisco, già parzialmente soccombente in primo grado.
Da ultimo, la circolare n. 39/E/2012, specifica che l'estinzione della controversia a seguito della definizione automatica determina, in ogni caso, il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, e non della prima decisione, come inizialmente si poteva desumere dalla lettera della norma e dalla prima interpretazione offerta dalla stessa Agenzia delle Entrate.