Presunzione di innocenza Direttiva Ue

Pubblicato il 16 marzo 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 marzo 2016, Sezioni legislazione L65, è stata pubblicata la Direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Con essa, gli Stati membri si impegnano ad assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

La presunzione di innocenza – si legge nelle considerazioni iniziali del testo - sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Termine per conformarsi

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2016/343 dovranno essere emanate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2018.

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