Nuova Cig Covid-19. Via libera dell’Inps

Pubblicato il 24 agosto 2020

In attesa delle circolari attuative, l’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 3131/2020, fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Agosto in materia di  trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, infatti, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Il Decreto Agosto ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

È necessario cioè presentare una domanda per ciascuna delle due tranche di nove settimane.

La precisazione dell’Inps è che, mentre per la prima tranche non è prevista alcuna condizione, l'accesso alla seconda tranche è, invece, collegato al confronto del fatturato delle aziende richiedenti del 1° semestre 2020 con quello del 1° semestre 2019.

Tale confronto può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale - da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

Per le suddette ragioni, le domande relative alla seconda tranche devono essere corredate da una autocertificazione che attesti la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Decreto Agosto, via libera alle richieste della prima tranche di Cig

L'Inps dà il via libera alle richieste delle prime nove settimane (prima tranche) o al minor periodo risultante dallo scomputo di eventuali periodi già richiesti o autorizzati ai sensi di precedenti normative decorrenti dal 13 luglio.

Specifica il messaggio n. 3131/2020 che per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di cassa integrazione. Il Dl n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Anche per tale prestazione, è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 50 giorni previsti dal Decreto legge n. 104/2020.

I citati periodi di integrazione salariale, così come quelli autorizzati ai sensi del Decreto Cura Italia, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge 8 agosto 1972 n. 457.

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