Nullo l'accertamento emesso in anticipo

Pubblicato il 12 novembre 2015

E' nullo l'atto di accertamento che contesta un abuso del diritto se l'agenzia delle Entrate non ha rispettato il previsto termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per inviare chiarimenti sull'accertamento.

A ribadire tale principio è la sentenza n. 23050, depositata l'11 novembre 2015, della Corte di cassazione.

I magistrati richiamano la norma (l'abrogato art. 37-bis del Dpr 600/1973, sostituito dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che dispone come l'atto impositivo ricada nella nullità se viene emanato prima dei 60 giorni previsti dalla notifica dell'invito al contraddittorio. Infatti l'ufficio fiscale è tenuto ad invitare il contribuente in contraddittorio prima dell’emissione del provvedimento e tra la data di notifica dell’invito e quella dell’accertamento devono decorrere almeno 60 giorni.

Inoltre, precisa la corte, la nullità dell'atto impositivo deriva dal vizio del procedimento concretatosi nel fatto che non è stato dato al contribuente il tempo necessario per articolare la sua difesa.

A nulla rileva, si aggiunge, che alcun pregiudizio è sorto in conseguenza del mancato rispetto del termine; il pregiudizio – affermano gli ermellini – nasce dalla violazione della regola procedimentale, posta a tutela del diritto del contribuente.

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