Nullo il licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione

Pubblicato il 19 febbraio 2021

Una sentenza del Tribunale di Ravenna del 7 gennaio 2021 è l'occasione per tornare sul tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in vigenza del divieto generale disposto dalla normativa emergenziale da pandemia COVID-19.

Lavoratore divenuto inidoneo alla mansione

Per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, accertata dal medico competente, un lavoratore viene licenziato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo in pieno periodo di blocco dei licenziamenti economici e collettivi (la missiva datoriale era stata inviata il 30 aprile 2020).

Il dipendente licenziato chiede di essere reintegrato nel posto di lavoro nonchè di condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Licenziamenti economici "in senso stretto"

La difesa del datore di lavoro resiste obiettando che il licenziamento in oggetto "nulla c’entra con il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, quello dell’art. 46  D. L. n. 18/2020 come convertito e modificato" non configurandosi nella fattispecie in esame la natura di licenziamento economico in senso stretto, l'unico licenziamento "ostacolato" dal divieto introdotto in via eccezionale e che ha come obiettivo quello di impedire il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per motivi legati ad assenza di lavoro, soppressione del posto di lavoro o ridimensionamento della società, per effetto delle misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia in corso.

Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta

Il giudice del Tribunale di Ravenna parte da un assioma: l'inidoneità fisica sopravvenuta costituisce "per giurisprudenza e dottrina consolidate" un motivo oggettivo di licenziamento, categoria quest'ultima "frammentaria e che comprende tutto ciò che non è disciplinare" (Cass. 21 maggio 2019, n. 13649; Cass. 22 gennaio 2019, n. 6678; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29250; Cass. 4 ottobre 2016, n. 19774).

Viene pertanto richiamato l'art 46 del Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge  n. 27/2020), che ha stabilito il primo blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Alla luce di queste considerazioni, sostiene il giudice di merito, "non possono esservi dubbi sulla ricomprensione nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamento per G.M.O. di cui all’art. 46 anche del licenziamento per sopravvenuta inabilità" e ciò perchè:

  1. il motivo di licenziamento è indubbiamente oggettivo in quanto non disciplinare (art. 3 della L. n. 604/1966);
  2. per il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta valgono le stesse ragioni di tutela economica e sociale, di straordinaria necessità e urgenza alla base di tutte le altre ipotesi di licenziamento per G.M.O. che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Secondo il Giudice, infatti, per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento va considerata come una extrema ratio, evitabile adottando misure organizzative in grado di consentire al dipendente di continuare a lavorare, anche svolgendo mansioni inferiori. Misure che presupponevano però il superamento della crisi, coerentemente con la ratio del congelamento dei licenziamenti dei dipendenti finalizzato a rimandare alla fase successiva all’emergenza ogni valutazione aziendale anche con riguardo al ripescaggio del lavoratore.

Nullità e reintegra del lavoratore

Alla luce delle argomentazione esposte, il Giudice del Tribunale di Ravenna sancisce la riconducibilità del caso di specie nel blocco dei licenziamento per G.M.O del Cura Italia e la nullità dello stesso per violazione di una norma imperativa.

Vien disposta la reintegra del lavoratore e la condanna del datore di lavoro al risarcimento nella misura pari alla retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tale periodo.

La posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro 

A conclusione vale la pena sottolineare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 298 del 24 giugno 2020, nel fornire chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell'articolo 46 del Cura Italia, ha espressamente incluso l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 e di conseguenza vietate. Ciò è avvalorato dall'obbligo di repechage che impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.

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