Qual è la sorte dell’assegno di mantenimento riconosciuto a uno dei due ex coniugi nella pronuncia di separazione personale divenuta cosa giudicata, nel caso sopraggiunga il provvedimento di delibazione che attribuisce efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo matrimoniale?
L’obbligo di corresponsione permane?
Secondo la Prima sezione civile di Cassazione no, in quanto con la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, si determina invalidità originaria del vincolo matrimoniale e vengono meno sia il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento che le statuizioni accessorie ad esso connesse e da esso inevitabilmente dipendenti.
Difatti, a fronte del travolgimento del presupposto dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria del vincolo matrimoniale, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di separazione.
Questo – ha sottolineato la Suprema corte, con ordinanza n. 11553 depositata l’11 maggio 2018 - anche nel caso in cui la separazione sia divenuta cosa giudicata, in quanto “appare irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono”.
A fronte di queste considerazioni, gli Ermellini hanno accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un uomo contro la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto che il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio, avvenuta a seguito di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità, non potesse determinare il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno che, in sede di separazione, era stato riconosciuto alla ex.
Nella decisione, la Corte di legittimità ha tenuto a precisare la differenza che viene a determinarsi nel caso in cui a passare in giudicato sia la sentenza di divorzio.
In detto contesto, per come già riconosciuto dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, l’attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di invalidità del vincolo matrimoniale, comporta che, comunque, vengano fatte salve le statuizioni economiche (compreso l’assegno divorzile) accessorie al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle quali si sia formato il giudicato, in forza del principio di cui all’articolo 2909 del Codice civile.
Nell'ipotesi illustrata – ha sottolineato il Collegio - la situazione è, però, ben diversa da quella in esame, vista la sostanziale difformità tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, fondati su presupposti del tutto distinti e disciplinati in maniera autonoma ed in termini affatto coincidenti.
La separazione, invero, non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, di modo che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza. In altri termini, il rapporto non viene meno, determinandosi solo una sospensione dei doveri di natura personale mentre quelli di natura patrimoniale permangono.
Diversamente, con il divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano personale sia su quello economico e patrimoniale.
Differenze, queste, che, certamente, non consentono di equiparare gli effetti della intervenuta efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio sul giudicato riguardante, da un lato, le statuizioni economiche adottate nell’ambito di un giudizio di divorzio e, dall’altro, su quello afferente le statuizioni economiche accessorie al provvedimento di separazione.
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