Nullità dell’alcooltest eccepibile fino alla sentenza di primo grado
Pubblicato il 06 febbraio 2015
La
nullità derivante dal
mancato avvertimento al
conducente da sottoporre ad alcooltest, della facoltà di farsi
assistere da un avvocato, può essere
eccepita fino alla sentenza di primo grado.
E’ quanto ha dedotto la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n.
5396 depositata il 5 febbraio 2015, con cui è stato rigettato il ricorso del procuratore generale della Repubblica, avverso la pronuncia del Tribunale di assolvimento dell’imputato dalla contravvenzione penale di guida in stato di ebrezza.
Il Tribunale, in particolare, aveva così disposto in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’imputato, circa la nullità dell’esame alcoolimetrico e del conseguente accertamento, in quanto non sarebbe stato preceduto dall’avviso al conducente, della facoltà di farsi assistere da un avvocato, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
Sosteneva, viceversa, il procuratore ricorrente, che detta eccezione di nullità non avrebbe dovuto trovare accoglimento in quanto tardiva, non avendola l’imputato dedotta prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo.
In proposito - ha sostenuto la Cassazione - non si può senz’altro pretendere che una qualsiasi nullità debba essere eccepita personalmente, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, nell’immediatezza dell’atto nullo, poiché si presume che tale soggetto non abbia le conoscenze indispensabili per apprezzare che l’atto medesimo non sia rispettoso delle regole processuali.
Ciò premesso – hanno concluso le Sezioni Unite – la
nullità conseguente al mancato avviso, al conducente di un veicolo da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere
tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado che, nella fattispecie in questione, coincide con l’atto di opposizione a decreto penale.
Nel caso qui esaminato, l’eccezione di nullità ha trovato accoglimento in quanto il difensore dell’imputato l’ha tempestivamente dedotta già in una prima memoria depositata poco dopo la sua nomina e l’ha riproposta in una memoria successiva, nonché nell’atto di opposizione a decreto penale.