Nullità del marchio in forza del diritto al nome
Pubblicato il 06 luglio 2011
Con sentenza pronunciata lo scorso 5 luglio 2011 con riferimento alla causa
C-263/09, la Corte di giustizia dell'Ue ha confermato la decisione con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva riconosciuto che, ai sensi dell’articolo 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l’Uami può dichiarare, su istanza dell’interessato, la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale.
Il caso esaminato è quello relativo al marchio denominativo comunitario
“Elio Fiorucci”, registrato dall'Uami nel 1999 su richiesta della società giapponese Edwin dopo l'acquisto da parte di quest'ultima di tutto il patrimonio creativo della Fiorucci spa. Il signor Fiorucci aveva contestato detta registrazione non avendo prestato il consenso all'utilizzo del proprio nome, consenso richiesto dalla normativa italiana nell'ambito della registrazione come marchio dei
“nomi notori”.