Nullità del marchio in forza del diritto al nome

Pubblicato il 06 luglio 2011 Con sentenza pronunciata lo scorso 5 luglio 2011 con riferimento alla causa C-263/09, la Corte di giustizia dell'Ue ha confermato la decisione con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva riconosciuto che, ai sensi dell’articolo 52, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l’Uami può dichiarare, su istanza dell’interessato, la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale.

Il caso esaminato è quello relativo al marchio denominativo comunitario “Elio Fiorucci”, registrato dall'Uami nel 1999 su richiesta della società giapponese Edwin dopo l'acquisto da parte di quest'ultima di tutto il patrimonio creativo della Fiorucci spa. Il signor Fiorucci aveva contestato detta registrazione non avendo prestato il consenso all'utilizzo del proprio nome, consenso richiesto dalla normativa italiana nell'ambito della registrazione come marchio dei “nomi notori”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy