Tutti gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti sono afflitti da nullità assoluta e insanabile, che può essere rilevata in qualunque stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
E' il contenuto di una nuova pronuncia di merito emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia - sentenza n. 2842/01/2015 depositata il 25 giugno 2015 – con riferimento alla questione degli atti sottoscritti dai dirigenti dell'agenzia delle Entrate “decaduti” per effetto della sentenza della Consulta n. 37/2015.
Con la citata decisione, in particolare, è stata accolta la domanda avanzata da tre contribuenti e volta alla declaratoria di nullità di altrettanti avvisi di accertamento per difetto assoluto di attribuzione, sull'assunto che i medesimi avvisi portavano la firma di alcuni dirigenti che non risultavano avere la qualifica di prima o di seconda fascia.
Per la Ctr, la doglianza sollevata circa l'asserito vizio invalidante gli atti impositivi impugnati, in quanto sottoscritti da soggetti non legittimati, era da ritenere preliminare e dirimente.
I giudici regionali hanno, in particolare, spiegato come alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, sia conseguita la decadenza dall'incarico dirigenziale, con effetto retroattivo, di tutti coloro che sono stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali e, conseguentemente, l'invalidità derivata di tutti gli avvisi di accertamento da costoro sottoscritti, personalmente o su delega, per incompetenza assoluta in difetto di attribuzione.
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