Nulle le nozze per vizio psichico, ok alla delibazione

Pubblicato il 07 luglio 2015

Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 13883 del 6 luglio 2015 - in materia di procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico che il giudice ecclesiastico assume come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre le nozze, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo 120 del Codice civile.

E' quindi da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Inoltre, tale contrasto non può essere ravvisato nemmeno sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poichè, mentre in tema di contratti, la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona e malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa di invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

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