Nulla osta della Cassazione alla chiusura delle liti pendenti
Pubblicato il 24 settembre 2011
Dopo l’approvazione delle norme della Manovra estiva 2011 sulla definizione delle liti fino all’importo di 20mila euro, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n.
19333, depositata in data 22 settembre 2011, a fare chiarezza sulla questione riguardante la nuova sanatoria delle controversie pendenti.
La Suprema Corte, partendo dalla censura che la Corte di giustizia Ue ha fatto alle norme italiane del 2002 in materia di condoni Iva, ritenute incompatibili con le disposizioni comunitarie, ha modificato il suo orientamento stabilendo che la definizione delle liti pendenti non può essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario.
Così, ribadendo l’orientamento già espresso con la sentenza n. 3676/2010 e sottolineando un principio di grande attualità, i giudici di legittimità hanno osservato che l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della definizione della controversia (L. 289/2002, art. 16) non comporta una rinuncia dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento dell’imposta, ma consente solo di ridurre il contenzioso in atto, attraverso la definizione della lite in corso con il contribuente, riuscendo così a garantire la riscossione di un credito tributario fino ad allora incerto, in caso di esito positivo per il Fisco.
Da ciò deriva che nessun problema dovrebbe sorgere in merito alla chiusura delle liti pendenti prevista dal Dl n. 98/2011, che – a detta dei Supremi giudici – non potrà risultare in contrasto con i principi comunitari. Di conseguenza, risulta accordato il nulla osta alla definizione delle liti fino a 20mila euro, anche se riguardanti l’Iva, per tutte quelle controversie risultanti pendenti alla data del 1° luglio 2011.