Nulla la notifica al portiere senza l'attestazione del mancato rinvenimento degli altri soggetti
Pubblicato il 18 gennaio 2010
Con un'ordinanza dell'8 gennaio 2010, la n. 95, la Corte di cassazione ha dichiarato la nullità di una notifica effettuata nelle mani del portiere dell'immobile in quanto nella relazione di notifica l'ufficiale giudiziario aveva omesso di attestare il mancato rinvenimento delle persone citate dall'articolo 139, comma 2 del Codice di procedura civile. Viene così sancito che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare atto, dettagliatamente, del mancato rinvenimento sia del destinatario che delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.