E’ nulla la notifica effettuata a persona di famiglia presso l’appartamento di quest’ultima, diverso da quello di residenza del destinatario dell'atto.
Difatti, in tema di notifica effettuata a mani ad un familiare del destinatario, la “presunzione di convivenza non meramente occasionale” non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione.
In dette ipotesi, ossia, non si può ritenere avverato il presupposto della “frequentazione quotidiana” sul quale si basa l'ipotesi normativa della “presumibile consegna”.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 14361 depositata il 5 giugno 2018.
Nella vicenda esaminata dal Collegio di legittimità, è stata annullata un’ordinanza ingiunzione emessa sulla base di verbali per infrazione al Codice della strada che erano stati notificati al familiare del trasgressore, dopo che quest’ultimo si era trasferito, da tempo, in un altro indirizzo.
In particolare, è stata riconosciuta la nullità della suddetta notifica posto che la persona di famiglia aveva ricevuto l’atto al proprio indirizzo di residenza, diverso da quello del destinatario dell’atto.
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