L’atto di compravendita immobiliare che non contenga le prescritte dichiarazioni urbanistiche è nullo.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della ordinanza n. 20537, depositata il 30 agosto 2017, con la quale è stata accolta l’impugnazione promossa da due coniugi, parte venditrice di una intermediazione immobiliare, contro la decisione di merito che aveva qualificato come compravendita una scrittura privata sottoscritta dalle parti, dichiarando trasferita in favore dell’acquirente la proprietà di un locale commerciale.
I ricorrenti si erano rivolti alla Cassazione lamentando che nella scrittura privata in contestazione fosse assente l’indicazione degli estremi della concessione edilizia rilasciata in sanatoria con riferimento all’immobile oggetto di transazione.
Si trattava di una questione di nullità che, secondo la Suprema corte, il giudice di merito avrebbe dovuto sicuramente valutare, anche d’ufficio, quanto meno prospettandola alle parti.
Difatti – viene ricordato nella decisione – ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, della Legge n. 47/1985, i beni che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili qualora l’alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessone in sanatoria o della presentazione della relativa domanda.
Ne consegue la nullità dei relativi atti di trasferimento in assenza delle prescritte indicazioni.
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