Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno annullato, con rinvio, la decisione con cui il Consiglio di Stato, nel 2015, aveva respinto il ricorso incidentale avanzato da una coppia gay contro l’annullamento, disposto dal Prefetto, della trascrizione, in Italia, delle nozze celebrate all’estero.
E’ stato accolto, in particolare, il motivo di impugnazione con cui le ricorrenti avevano denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione dell'articolo 8, comma 2, del Codice del processo amministrativo, sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato sul loro status matrimoniale, ponendo altresì la questione a fondamento della decisione.
In particolare, le due donne che avevano celebrato matrimonio all'estero lamentavano che il Consiglio di Stato avesse operato una cognizione incidentale sul loro status, del tutto preclusa al giudice amministrativo, e ciò ai sensi dell'articolo 8, comma 2, citato, che letteralmente dispone: “restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso”.
Doglianza, questa, condivisa dal Supremo collegio di legittimità nel testo della sentenza n. 16957 del 27 giugno 2018, dove è stato evidenziato come fosse indubbio che la decisione impugnata avesse violato l'articolo 8, comma 2, richiamato, atteso che tutto la vicenda esaminata muoveva dalla premessa della inesistenza, invalidità o inefficacia, nell'ordinamento interno, di matrimoni celebrati all'estero da persone dello stesso sesso, ovvero, “da una premessa che è insuscettibile di accertamento in via incidentale, a ciò ostando il chiaro dettato dell'art. 8, comma 2, citato”.
Per questo, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio della causa al Consiglio di Stato, in diversa composizione.
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