Via libera dall'Assemblea del Senato al disegno di legge di conversione in legge del decreto fisco-lavoro (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146). L'assemblea ha rinnovato infatti la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2246. ll testo del disegno di legge di conversione, che passa ora alla Camera, è stato modificato in più punti.
Analizziamo di seguito le importanti novità in arrivo in materia di lavoro e in ambito previdenziale, tralasciando le correzioni meramente formali apportate dalle Commissioni al testo del decreto.
Un emendamento approvato dalle Commissioni prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato e danneggiate dall'emergenza Covid-19, il differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
In ogni caso, non si dà luogo a rimborso dei versamenti già effettuati.
Viene modificato l'articolo 12-bis del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), che ha istituito un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati che, a causa della crisi economica dovuta al Covid, non possono assicurare il versamento dell'assegno di mantenimento.
La novella del legislatore va nel senso di specificare con maggiore dettaglio i parametri e i requisiti per fruire dei benefici.
In particolare, il nuovo articolo 12-bis istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2022.
Le risorse del Fondo sono dirette a garantire al genitore in stato di bisogno e che non ha ricevuto l'assegno di mantenimento dal genitore/coniuge/convivente che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, di provvedere al mantenimento proprio, dei figli minori e dei figli maggiorenni con handicap grave, conviventi.
Al genitore in stato di bisogno è erogata una parte o l'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili e fino ad un massimo di mensilità stabilite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Reintrodotto un limite temporale di applicazione alla norma di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in tema di somministrazione di lavoro e durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
In dettaglio, la disposizione prevede che qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
La validità di tale disposizione sarebbe scaduta al 31 dicembre 2021, se non fosse intervenuto il decreto legge fisco-lavoro a eliminare (con la soppressione del quinto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) il predetto limite temporale, estendendo la norma a regime.
Ora l'emendamento approvato in sede referente propone di mantenere un limite temporale di applicazione della norma, fissandolo però al 30 settembre 2022.
Il disegno di legge di conversione del decreto fisco-lavoro, con l'inserimento di un articolo ad hoc, dispone il differimento di termini temporali già scaduti relativi ai trattamenti e agli assegni di integrazione salariale con causale COVID-19.
In particolare, si prevede il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021.
Le domande inviate alla data di entrata in vigore della disposizione e non accolte in ragione del mancato rispetto del termine già vigente sono considerate validamente presentate.
Il differimento è disposto nel rispetto di un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021; l'INPS provvede al monitoraggio finanziario ai fini del rispetto del limite di spesa.
Ridotta l'autorizzazione di spesa dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19- per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Sul tema la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha fornito le istruzioni per l’uso con l'approfondimento del 2 dicembre 2021, elencando una possibile casistica di adempimenti, criticità e possibili soluzioni operative.
Rifinanziato il Fondo nuove competenze a cui vengono destinate le risorse provenienti dal Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive.
Con l'obiettivo di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, il nuovo articolo introdotto in sede di conversione in legge dispone che le risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" (articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) possano essere altresì destinate a favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) ed essere utilizzate per le finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo nuove competenze (articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Si ricorda che:
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono ridefiniti:
Sono soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 324 (istituzione del Programma GOL) e i commi da 325 a 328 (assegno di ricollocazione) dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Gli interventi previsti da queste disposizioni sono attuati nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) dell'intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR.
Con una norma di interpretazione autentica a effetto retroattivo si chiarisce che il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto per il diritto all'assegno stesso (il limite di reddito personale annuo 2021 è di 4.931,29 euro).
L'emendamento approvato in sede referente attua l'intenzione del Governo, annunciata dal Ministro Orlando nel corso del question time del 3 novembre 2021 alla Camera, di riconoscere l'assegno mensile di invalidità civile, entro determinati limiti reddituali, anche in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, superando i recenti orientamenti giurisprudenziali recepiti dall'INPS nel messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021.
Il disegno di legge di conversione introduce misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico, dei relativi datori di lavoro e delle start-up a vocazione sociale.
Sono considerate start-up a vocazione sociale (articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134.
Ai lavoratori con disturbi dello spettro autistico, assunti dalle start-up a vocazione sociale, sono riconosciuti i seguenti benefici:
Per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale l'erogazione dell'eventuale assegno o pensione di invalidità viene sospesa. Spetta al lavoratore dare tempestiva comunicazione della variazione della propria situazione reddituale all'INPS al fine di attivare la procedura di sospensione, pena la perdita dei benefici summenzionati e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite.
L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.
Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fisco-lavoro, definirà le modalità attuative.
Sotto il profilo fiscale, si dispone che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa non siano imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività. L'applicazione di tale beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
Si riconosce infine ai datori di lavoro che ne fanno domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Viene infine stabilito che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possano adottare, con apposita delibera, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti in quarantena o in isolamento su indicazione delle autorità sanitarie o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.
Tale atto va corredato da una nota che garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali.
La delibera inoltre deve ricevere il previo parere positivo da parte dei Ministeri vigilanti, espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dell'atto.
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