Numerose sono le novità che la Legge di Stabilità 2016 ha apportato in materia di aliquota Iva, in particolare rinnovando la misura applicabile nel settore dell'editoria digitale, dell'assistenza socio-sanitaria e del turismo nautico.
Assonime, con la circolare n. 15 del 23 maggio 2016, prende in rassegna le principali modifiche riguardanti le riduzioni delle aliquote Iva disposte dalla Legge n. 208/2015.
Con la Stabilità 2016 è stata istituita una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.
La circolare n. 15/2016 di Assonime si sofferma, in primo luogo, sulla decorrenza e l'ambito applicativo della nuova aliquota.
Al riguardo, è specificato che:
- la nuova aliquota del 5% si applica se i contratti sono stati stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016;
- per i rapporti pregressi (in essere al 31/12/2015) si può continuare ad applicare la disciplina previgente al 1° gennaio 2016 che consentiva di scegliere tra l'aliquota del 4% e l'esenzione.
Con riferimento all'ambito applicativo, è precisato che:
- la nuova aliquota ridotta è imponibile per le sole operazioni poste in essere dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni, nei confronti dei soggetti svantaggiati quali, minori inabili e ainziani (punto 27-ter, art. 10, Dpr 633/72). Queste ultime non possono più optare per l'esenzione.
Per le prestazioni rese da cooperative “non sociali”, invece, si deve distinguere il caso di:
- cooperative “non sociali” che hanno acquistato la qualifica di Onlus, che possono continuare a scegliere tra l'esenzione e l'aliquota ordinaria per le prestazioni rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;
- cooperative "non sociali" e "non Onlus" che restano soggette ad aliquota ordinaria.
L'ambito di applicazione dell’aliquota del 4% prevista per il settore editoriale, che la Legge di Stabilità per il 2015 aveva già esteso ai libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, è stato ora ulteriormente allargato ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, oppure forniti in formato digitale.
La Legge n. 208/2015 ha specificato, poi, che sono da considerare “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn o Issn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Nella circolare n. 15 del 23 maggio 2016, Assonime ha osservato che, in base a quanto sopra richiamato, l'aliquota Iva del 4% deve potersi applicare anche ai prodotti editoriali online e alle prestazioni di composizione di testi, ma senza possibilità di applicare il regime speciale monofase per l'editoria di cui all'art. 74 del Dpr 633/72, che è invece applicabile alle cessioni di prodotti editoriali su qualunque supporto fisico, anche non cartaceo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".