Novità aliquote Iva

Pubblicato il 24 maggio 2016

Numerose sono le novità che la Legge di Stabilità 2016 ha apportato in materia di aliquota Iva, in particolare rinnovando la misura applicabile nel settore dell'editoria digitale, dell'assistenza socio-sanitaria e del turismo nautico.

Assonime, con la circolare n. 15 del 23 maggio 2016, prende in rassegna le principali modifiche riguardanti le riduzioni delle aliquote Iva disposte dalla Legge n. 208/2015.

Prestazioni socio-sanitarie

Con la Stabilità 2016 è stata istituita una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati.

La circolare n. 15/2016 di Assonime si sofferma, in primo luogo, sulla decorrenza e l'ambito applicativo della nuova aliquota.

Al riguardo, è specificato che:

- la nuova aliquota del 5% si applica se i contratti sono stati stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016;

- per i rapporti pregressi (in essere al 31/12/2015) si può continuare ad applicare la disciplina previgente al 1° gennaio 2016 che consentiva di scegliere tra l'aliquota del 4% e l'esenzione.

Con riferimento all'ambito applicativo, è precisato che:

- la nuova aliquota ridotta è imponibile per le sole operazioni poste in essere dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni, nei confronti dei soggetti svantaggiati quali, minori inabili e ainziani (punto 27-ter, art. 10, Dpr 633/72). Queste ultime non possono più optare per l'esenzione.

Per le prestazioni rese da cooperative “non sociali”, invece, si deve distinguere il caso di:

- cooperative “non sociali” che hanno acquistato la qualifica di Onlus, che possono continuare a scegliere tra l'esenzione e l'aliquota ordinaria per le prestazioni rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi;

- cooperative "non sociali" e "non Onlus" che restano soggette ad aliquota ordinaria.

Editoria digitale

L'ambito di applicazione dell’aliquota del 4% prevista per il settore editoriale, che la Legge di Stabilità per il 2015 aveva già esteso ai libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, è stato ora ulteriormente allargato ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, oppure forniti in formato digitale.

La Legge n. 208/2015 ha specificato, poi, che sono da considerare “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn o Issn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Nella circolare n. 15 del 23 maggio 2016, Assonime ha osservato che, in base a quanto sopra richiamato, l'aliquota Iva del 4% deve potersi applicare anche ai prodotti editoriali online e alle prestazioni di composizione di testi, ma senza possibilità di applicare il regime speciale monofase per l'editoria di cui all'art. 74 del Dpr 633/72, che è invece applicabile alle cessioni di prodotti editoriali su qualunque supporto fisico, anche non cartaceo.

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